Condizioni generali di trasporto passeggeri e bagagli

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PASSEGGERI E BAGAGLI APPLICATE DALLE LINEE AEREE POLACCHE LOT S.A.

Indice
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
ARTICOLO 2 APPLICABILITÀ
ARTICOLO 3 BIGLIETTO
ARTICOLO 4 INTERRUZIONI NEL VIAGGIO
ARTICOLO 5 TARIFFE E TASSE
ARTICOLO 6 PRENOTAZIONI
ARTICOLO 7 CHECK-IN
ARTICOLO 8 RIFIUTO, RESTRIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI TRASPORTO
ARTICOLO 9 BAGAGLI
ARTICOLO 10 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO
ARTICOLO 11 RIMBORSI
ARTICOLO 12 COMPORTAMENTO A BORDO DELL’AEROMOBILE
ARTICOLO 13 PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI
ARTICOLO 14 FORMALITÀ AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 15 VETTORI SUCCESSIVI
ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ PER DANNI
ARTICOLO 17 TERMINI PER I RECLAMI E LE AZIONI LEGALI
ARTICOLO 18 MODIFICHE E RIFIUTI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

AGENTE
Indica l’agente di vendita dei biglietti per i passeggeri autorizzato dal vettore a rappresentarlo nella vendita di biglietti aerei per passeggeri e in altri servizi per le rotte gestite da tale vettore e, se autorizzato a farlo, anche sulle rotte di altri vettori aerei.

ANIMALE
Indica un animale in cabina o in stiva che viaggia con un passeggero che ne è il proprietario o colui che ne ha assunto la responsabilità per conto del proprietario del viaggio.

BAGAGLIO
Se non diversamente indicato, include il bagaglio registrato e non registrato.

BAGAGLIO NON REGISTRATO
È trasportato dal passeggero nella cabina passeggeri.

BAGAGLIO REGISTRATO
Bagaglio preso in consegna dal vettore, per il trasporto del quale il vettore ha emesso la ricevuta bagaglio.

BIGLIETTO
Indica un documento valido che conferma la stipula di un contratto di trasporto o un biglietto elettronico con i termini del contratto, le informazioni relative al viaggio aereo, tra cui i segmenti di volo e il segmento di volo per il passeggero. Il biglietto è integrato con una Ricevuta bagaglio o un’Etichetta bagaglio e incorpora le presenti Condizioni Generali di Trasporto.

BIGLIETTO COMBINATO
Un biglietto emesso a un passeggero in combinazione con un altro biglietto o altri biglietti, insieme ai quali costituisce un contratto di trasporto.

BIGLIETTO ELETTRONICO
Indica la conferma di un viaggio (rotta) pagato per un passeggero emesso sulla base del database del vettore, unitamente ai segmenti elettronici di volo e, se applicabile, con una carta di imbarco sull’aeromobile, la cui prova è il “Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt”.

CONDIZIONI DI CONTRATTO
Indica le disposizioni e le informazioni contenute nel biglietto o nella conferma del viaggio o fornite con essi, che sono state chiamate in questo modo e che includono le presenti Condizioni Generali di Trasporto nel contratto di trasporto facendo riferimento a esse.

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
Indicano le presenti Condizioni Generali di Trasporto applicate dal Vettore.

CONFERMA DI VIAGGIO (ITINERARY RECEIPT)
Indica il documento o i documenti che fanno parte del biglietto elettronico, contenenti il nome del passeggero, nonché le informazioni sul volo e altre informazioni richieste dalle norme di legge applicabili.

CONVENZIONE
Indica la convenzione sull’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale: firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal), firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (Convenzione di Varsavia), nella sua forma primaria (originale) o con le modifiche introdotte dal Protocollo dell’Aia dal 1955 e/o le integrazioni introdotte dalla Convenzione di Guadalajar del 1961, a seconda di quale delle due convenzioni è applicabile, e nel caso della Convenzione di Varsavia anche se le sue modifiche e/o integrazioni saranno applicabili a un determinato trasporto in considerazione della sua rotta specificata nel biglietto o nella totalità dei biglietti emessi.

DICHIARAZIONE SPECIALE DI VALORE
Indica la dichiarazione presentata da un passeggero a un costo aggiuntivo durante il trasferimento del bagaglio per il check-in, che attesta un valore del bagaglio superiore ai limiti di responsabilità stabiliti dalla Convenzione.

ETICHETTA BAGAGLIO
Indica una ricevuta emessa dal vettore o per conto del vettore allo scopo esclusivo di identificare il bagaglio registrato la cui etichetta viene fissata al bagaglio registrato, mentre la parte che identificata il bagaglio viene consegnata al passeggero.

FRANK POINCARE
Indica un’unità valutaria convenzionale utilizzata nella Convenzione di Varsavia.

IDENTIFICATIVO DEL VETTORE
Indica i caratteri o le lettere che identificano uno specifico vettore aereo.

LUOGHI DI SOSTA CONCORDATI
Si tratta dei luoghi, ai sensi della Convenzione e delle presenti condizioni di trasporto, ad eccezione del luogo di partenza e di destinazione del viaggio, elencati nel biglietto o negli orari del vettore come punti di sosta previsti sul percorso di viaggio del passeggero.

PASSEGGERO
Indica qualsiasi persona ad eccezione dei membri dell’equipaggio che, con il consenso del vettore, viene o deve essere trasportato su un aeromobile sulla base di un biglietto aereo.

PASSEGGERO CON DISABILITÀ
Indica qualsiasi persona la cui mobilità è limitata durante l’utilizzo del trasporto a causa di disabilità fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), ritardo mentale, età o altra causa e le cui condizioni richiedono un’attenzione speciale e un adeguamento dei servizi forniti a tutti passeggeri per soddisfare le esigenze di tale persona.

REGOLAMENTO
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

REGOLAMENTO DEL VETTORE
Indica regolamenti diversi dalle Condizioni Generali di Trasporto, disponibili sul sito web del vettore www.lot.com o altri servizi resi disponibili prima della stipula del contratto di trasporto, vigenti durante il viaggio del passeggero e che regolano il trasporto del passeggero e/o del bagaglio, nonché le tariffe del vettore.

SDR - DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (Special Drawing Rights)
Indicano l’unità valutaria convenzionale specificata dal Fondo Monetario Internazionale.

SEGMENTO DI VOLO
È la parte del biglietto contrassegnata con la dicitura “Autorizza a volare” o il segmento elettronico nel caso di un biglietto elettronico, in cui sono indicati i punti tra i quali il passeggero ha diritto al trasporto.

SEGMENTO ELETTRONICO
Indica un segmento elettronico di volo o un’altra registrazione nel database del vettore.

SOSTA NEL VIAGGIO
Indica l’interruzione prevista del viaggio per più di 24 ore nel punto/nei punti tra il luogo di partenza e quello di destinazione finale del viaggio, concordata dal passeggero con il vettore prima dell’inizio del viaggio.

TARIFFA
Indica le tariffe, le tasse e gli altri oneri riscossi dal passeggero insieme alle disposizioni relative al campo di applicazione, comunicati, laddove richiesto, alle autorità competenti.

TERMINE INDICATO IN GIORNI
Indica i giorni di calendario, inclusi tutti i 7 giorni della settimana, a condizione che per stabilire il termine di notifica il giorno di invio della notifica non venga conteggiato. Nel determinare il periodo di validità del biglietto, il giorno di emissione del biglietto o dell’inizio del viaggio non viene conteggiato.

TERMINE ULTIMO DEL CHECK-IN
Indica il limite di tempo stabilito dal vettore entro il quale occorre espletare le formalità relative al check-in di biglietto e bagaglio e ottenere la carta d’imbarco. Gli orari di chiusura del check-in sono riportati sul sito web www.lot.com. Gli orari di chiusura del check-in variano a seconda dell'aeroporto. Consigliamo di prendere conoscenza e rispettare gli orari di chiusura del check-in. In caso di mancato rispetto degli orari di chiusura del check-in indicati, avremo il diritto di cancellare la tua prenotazione. Le informazioni sull'orario di chiusura del check-in per il primo segmento del viaggio da noi operato si possono ottenere da noi o presso l'agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto aereo.

VETTORE
Indica il vettore aereo Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. con sede legale in ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Varsavia (di seguito denominata anche PLL LOT SA) o, in alcuni casi, anche un altro vettore aereo indicato nel biglietto o che effettua il trasporto per suo conto.

VETTORE CONTRATTUALE
Indica il vettore con il quale il passeggero ha stipulato un contratto di trasporto aereo e il cui designatore compare sul biglietto.

ARTICOLO 2 APPLICABILITÀ

2.1. DISPOSIZIONI GENERALI.

2.1.1. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano solo ai voli o ai segmenti di volo per i quali è indicata la denominazione del vettore PLL LOT S.A. o del suo identificativo LO nell’apposito spazio del biglietto emesso per il segmento di volo, ad eccezione dei casi previsti ai punti 2.2-2.5 e nella situazione descritta al punto 2.6.

2.1.2. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano anche nella misura appropriata nei trasporti gratuiti e scontati, se non diversamente previsto nei relativi contratti, ordini di volo o biglietti.

2.2. PREVALENZA DELLA LEGGE

Le Condizioni Generali di Trasporto si applicano in modo da non violare le disposizioni della Convenzione e altre disposizioni di legge cogenti. Se in relazione a ciò alcune disposizioni delle Condizioni Generali di Trasporto non potessero essere applicate, ciò non inciderà sulla validità delle restanti.

2.3. CHARTER

Se il trasporto viene effettuato sulla base di un contratto di noleggio, le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano nella misura appropriata, a meno che il contratto di noleggio e il biglietto charter non dispongano diversamente.

2.4. VOLI “CODE SHARING”

Per alcune rotte o voli specifici, il vettore stipula accordi con altri vettori, più comunemente chiamati accordi di Code sharing. Sulla base di ciò, in alcuni casi, anche se un passeggero ha effettuato una prenotazione per un volo con un aeromobile di un determinato vettore ed è in possesso di un biglietto in cui sono indicati la denominazione o l’identificativo del vettore, il vettore che esegue effettivamente il trasporto può essere diverso da quello indicato nel biglietto. In questo caso, possono applicarsi anche le norme del vettore che esegue effettivamente il trasporto. Il passeggero viene informato dell’identità del vettore che esegue effettivamente il trasporto al momento della prenotazione e, se questo non è noto al momento della prenotazione, non appena venga stabilito.

2.5. NECESSITÀ DI CAMBIO DEL VETTORE

In casi particolarmente giustificati, in cui il vettore non è in grado di trasportare un passeggero con il suo volo specificato nell’orario, al fine di evitare o ridurre il ritardo nel trasporto, il vettore può sostituire il suo volo con quello di un altro vettore o modificare la sua prenotazione con il volo di un altro vettore. Il passeggero verrà informato dell’identità del vettore che esegue effettivamente il trasporto non più tardi del momento del check-in o dell’imbarco.

2.6. CAMBIO DEL TIPO DI AEROMOBILE

Il vettore ha il diritto di modificare il tipo di aeromobile rispetto a quello specificato nell’orario.

2.7. CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E ALTRE DISPOSIZIONI DEL VETTORE

Nel caso in cui qualsiasi disposizione contenuta nelle Condizioni Generali di Trasporto sia in conflitto con le tariffe o i regolamenti di altri vettori disponibili sul sito web del vettore www.lot.com o consegnati al passeggero prima della stipula del contratto per il trasporto di passeggeri o bagagli, la priorità verrà data a tali tariffe e regolamenti.

ARTICOLO 3 BIGLIETTO

3.1. BIGLIETTO

Il biglietto è una prova prima facie della stipula del contratto di trasporto tra il vettore e il passeggero indicato nel biglietto.

3.1.1. REQUISITI RELATIVI AL BIGLIETTO

Non avrà diritto al trasporto la persona che non possiede un biglietto valido emesso dal vettore che contenga un segmento di volo per un determinato viaggio. Solo la persona per la quale è stato emesso il biglietto ha il diritto di utilizzare il biglietto e il vettore ha il diritto di richiedere la presentazione di un documento che confermi la sua identità e la conformità dei dati del documento con il database del vettore.

3.1.2. MANCANZA DI BIGLIETTO VALIDO

Ad eccezione del biglietto elettronico, in caso di smarrimento o danneggiamento di un biglietto o parte di esso, o mancata presentazione di un biglietto contenente un segmento di volo per un determinato viaggio e tutti i segmenti di volo non utilizzati, il vettore che ha emesso il biglietto, su richiesta del passeggero, può sostituire tale biglietto o parte di esso emettendo un nuovo biglietto (duplicato). L’emissione di tale biglietto (duplicato) sarà possibile dopo aver ricevuto la prova che il biglietto originale (smarrito, danneggiato, ecc.) era valido per un determinato volo/rotta. In questo caso, il vettore si riserva il diritto di addebitare il costo adeguato per la riemissione del biglietto (duplicato) o di parte di esso. In mancanza di tale prova, l’emissione di un nuovo biglietto può avvenire dopo il pagamento della tariffa intera. Il rimborso per un biglietto smarrito può essere effettuato ai sensi dell’articolo 11, punto 4.

3.1.3. NON TRASFERIBILITÀ DEL BIGLIETTO

Il biglietto non è trasferibile. Se una persona diversa dalla persona indicata nel biglietto viaggia sulla base di tale biglietto o riceve un rimborso per tale biglietto, il vettore non sarà responsabile nei confronti della persona indicata nel biglietto, se opera il trasporto o effettua tale rimborso in buona fede. La presente disposizione non si applica se il passeggero viaggia nell’ambito di un pacchetto a cui si applicano le norme di legge applicabili.

3.2. PERIODO DI VALIDITÀ

3.2.1 Il biglietto è valido per il trasporto per un anno a partire dalla data di inizio del viaggio o, se non è stato utilizzato alcun segmento del biglietto, per un anno dalla data di emissione, salvo ove diversamente previsto nel biglietto o nelle Condizioni Generali di Trasporto.

3.2.2. Se il passeggero non può viaggiare durante il periodo di validità del biglietto, poiché nel momento in cui chiede una prenotazione il vettore non è in grado di confermarla, la validità di tale biglietto sarà prolungata in base alla tariffa applicabile o su richiesta del passeggero verrà effettuato il rimborso conformemente alle disposizioni dell’articolo 11.

3.2.3. La validità dei biglietti dei passeggeri che accompagnano una persona deceduta durante un viaggio può essere modificata dal vettore prolungando il periodo di validità o annullando il soggiorno minimo richiesto. In caso di decesso di familiari diretti di un passeggero che ha iniziato un viaggio, il periodo di validità dei biglietti del passeggero e dei familiari diretti che lo accompagnano può essere modificato. Qualsiasi modifica di questo tipo verrà effettuata sulla base di un adeguato certificato a conferma del decesso, con il periodo di validità che può essere prolungato di non più di 45 giorni a partire dalla data del decesso.

3.3. ORDINE DEI SEGMENTI DEL BIGLIETTO

Le tariffe del vettore richiedono che il passeggero realizzi i segmenti di viaggio nell’ordine in cui sono riportate nel biglietto. Se il passeggero intende effettuare il viaggio senza tener conto dell’ordine dei segmenti di viaggio, deve apportare modifiche al biglietto in accordo con il piano effettivo del viaggio. In questo caso verrà addebitata una commissione come segue:

a)     pari all’itinerario effettivamente percorsa in vigore il giorno della notifica di correzione dell’itinerario, se il viaggio non è iniziato.

b)     pari all’itinerario effettivamente percorso in vigore il giorno della prenotazione originale, se il viaggio è iniziato.

Se la tariffa calcolata in questo modo risultasse superiore al prezzo calcolato per l’itinerario indicato nel biglietto, l’ulteriore trasporto potrebbero essere soggetto al pagamento della differenza di prezzo. Nel caso in cui il passeggero non abbia informato il vettore della sua intenzione di modificare l’itinerario del viaggio e il segmento precedente del percorso non sia stato percorso o non sia stato percorso nell’ordine previsto nella sequenza dei singoli voli specificati nel biglietto, si applica l’articolo 6, punto 5 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.  

Si prega di notare che le regole sopra descritte potrebbero non essere applicabili a causa delle normative locali.

3.4. NOME E INDIRIZZO DEL VETTORE

Il nome del vettore può essere abbreviato nel biglietto tramite l’indicazione dell’identificativo del vettore o in altro modo. L’indirizzo del vettore è anche il punto di partenza del viaggio indicato nel biglietto accanto alla prima abbreviazione del nome del vettore, inserito nella sezione del biglietto “Vettore” e, nel caso di un biglietto elettronico, come è stato indicato per il primo segmento di volo nel documento di conferma del viaggio.

ARTICOLO 4 INTERRUZIONI NEL VIAGGIO

Le interruzioni nel viaggio lungo l’itinerario indicato nel biglietto sono consentite nei punti concordati in conformità con le condizioni della tariffa applicata o delle normative statali pertinenti.

ARTICOLO 5 TARIFFE E TASSE

5.1. DISPOSIZIONI GENERALI

La tariffa include la tassa per il trasporto aereo dall’aeroporto nel luogo di inizio del viaggio verso l’aeroporto nel luogo di conclusione del viaggio, a meno che non diversamente concordato. Le tariffe non includono i costi del trasporto via terra tra gli aeroporti e tra gli aeroporti e i terminal nel centro delle città.

5.2. APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe in vigore nel trasporto aereo sono tariffe applicate da o per conto del vettore secondo le modalità abitualmente in uso, e per i trasporti per i quali non è disponibile alcuna tariffa pubblicata - tariffe costruite (calcolate) in conformità con le normative del vettore. Fatta eccezione per i casi diversamente regolati dalle normative statali, la tariffa applicata è la tariffa valida il giorno dell’emissione del biglietto stabilita per il giorno di inizio del viaggio nel primo segmento (data stabilita nel biglietto) e, nel caso di un biglietto elettronico - nel primo segmento elettronico. La modifica del percorso o della data del viaggio può comportare la modifica della tariffa pagata. Alcune tariffe potrebbero essere parzialmente o completamente non rimborsabili (tranne nei casi in cui la legge applicabile richieda il rimborso indipendentemente dalle condizioni tariffarie), pertanto la loro scelta deve essere effettuata in modo tale che le condizioni tariffarie soddisfino le esigenze del passeggero. Se l’importo addebitato non corrisponde alla tariffa che avrebbe dovuto essere applicata, la differenza risultante sarà pagata al vettore o rimborsata dal vettore, in conformità con le condizioni della tariffa applicata.

5.3. ITINERARIO DI VIAGGIO

Salvo diverse disposizioni del vettore, le tariffe si applicano solo agli itinerari coperti da tale tariffa. Se una determinata tariffa consente di viaggiare su itinerari diversi, il passeggero può, prima dell’emissione del biglietto, specificare l’itinerario scelto e, nel caso in cui non lo faccia, esso viene determinato dal vettore stesso.

5.4. TASSE E ONERI

Al momento dell’acquisto del biglietto, il passeggero è tenuto a pagare le tasse e gli oneri applicabili, che possono essere imposti dalle autorità statali competenti o da altre autorità o dal gestore dell’aeroporto, indipendentemente dalla tariffa e dagli oneri dovuti al vettore. La modifica dei termini del contratto di trasporto (ad es. del vettore, itinerario o data) su richiesta o per colpa del passeggero comporta il calcolo e la riscossione delle tasse o degli oneri attualmente applicabili. In alcuni aeroporti, le autorità aeroportuali o le autorità pubbliche possono addebitare al passeggero costi amministrativi aggiuntivi, indipendenti dal vettore, che possono essere pagati solo direttamente per conto di tali soggetti. Nel caso il biglietto non venga utilizzato o venga utilizzato parzialmente, il passeggero riceverà il rimborso dei costi e delle tasse applicabili.

Può essere aggiunta al biglietto una tassa di transazione per l’emissione o il cambio nominativo del biglietto, fatto di cui il passeggero viene informato prima della stipula del contratto di trasporto aereo. Questa tassa non è rimborsabile.

5.5. VALUTA

Se non diversamente previsto dalla legge applicabile, le tariffe e le spese aggiuntive dovute al vettore sono pagabili in qualsiasi valuta accettata dal vettore. Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa da quella in cui è stata pubblicata la tariffa, l’importo del pagamento viene calcolato utilizzando il tasso di cambio bancario in vigore alla data di emissione del biglietto.

ARTICOLO 6 PRENOTAZIONI

6.1. REQUISITI PER LA PRENOTAZIONE

6.1.1. Il passeggero possiede una prenotazione confermata se il biglietto contiene il numero, la data e l’ora del volo e l’annotazione “OK” nella sezione appropriata e, nel caso di un biglietto elettronico, l’indicazione che la prenotazione è stata registrata e confermata nel sistema di prenotazione del vettore.

6.1.2. Le condizioni di alcune tariffe possono limitare o escludere il diritto del passeggero alla modifica della prenotazione. Le condizioni dettagliate sono stabilite nelle disposizioni delle singole tariffe.

6.2. ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DI EMISSIONE DEL BIGLIETTO

Il vettore può annullare la prenotazione se il passeggero non ha pagato il biglietto o non ha completato le formalità di credito con il vettore entro il termine stabilito di emissione del biglietto.

6.3. DATI PERSONALI

Al fine di stipulare e attuare il contratto di trasporto, il passeggero è tenuto a fornire al vettore i suoi dati personali, necessari per effettuare una prenotazione, emettere un biglietto, eseguire il contratto di trasporto, in una possibile procedura di reclamo, ricevere altri servizi e per soddisfare i requisiti di immigrazione e altri requisiti relativi all’attraversamento delle frontiere. Il vettore tratterà i dati personali di cui sopra e li trasferirà alle autorità pubbliche competenti o ad altri destinatari, inclusi agenti autorizzati o altri vettori per le finalità connesse all’attuazione di quanto sopra o altri interessi legittimi perseguiti dai titolari o dai destinatari dei dati.

I passeggeri sono informati e prendono atto che qualsiasi incidente correlato a un atto di interferenza illecita o altri legati a una minaccia alla sicurezza del volo può essere registrato nel sistema informatico del vettore e divulgato alle autorità pubbliche competenti.

Inoltre, ai sensi delle leggi pertinenti del diritto polacco, dell’UE e internazionale, nel caso di alcuni voli il vettore è tenuto a divulgare i dati personali alle autorità pubbliche (polacche e straniere), in particolare per individuare e combattere i reati di terrorismo e altri reati o reati fiscali, e per prevenirli e perseguire i loro autori, nonché per combattere l’immigrazione clandestina e migliorare il controllo delle frontiere.

In relazione all’attuazione del contratto di trasporto, i dati personali dei passeggeri possono essere trasferiti a destinatari con sede al di fuori dello Spazio economico europeo che, conformemente alle leggi in vigore e agli accordi internazionali, sono autorizzati a ottenere tali informazioni, o quando il trasferimento dei dati è necessario per adempiere legalmente ai legittimi interessi perseguiti dai titolari o dai destinatari dei dati, tra cui, tra gli altri, assolvere agli obblighi di immigrazione, doganali e ad altri legati all’attraversamento del confine nei paesi di destinazione.

Il vettore ha nominato un Ispettore della Protezione dei Dati come persona che i passeggeri possono contattare tramite l’indirizzo e-mail: iod@lot.pl per le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del vettore, consultare la Politica della privacy disponibile sul sito:  Politica sulla riservatezza.

6.4. ASSEGNAZIONE DEL POSTO A SEDERE (SEDILE)

6.4.1 Nel caso di una prenotazione gratuita del posto, il vettore deve, per quanto possibile, tener conto dei desideri del passeggero in merito all’assegnazione di un posto specifico sull’aeromobile senza alcun pagamento nella fase di check-in, tuttavia si riserva il diritto di cambiare il posto assegnato per il quale è stato emesso il biglietto, anche dopo la conferma del posto.

6.4.2. Il vettore fornisce anche il servizio “Il Mio Posto Preferito”, che consente la prenotazione anticipata di un posto a bordo prima della partenza. I dettagli dell’offerta “Il Mio Posto Preferito” sono disponibili sul sito www.lot.com

6.4.3. Una volta assegnato sull'aeromobile, qualsiasi cambio di posto a bordo è possibile solo con il consenso del personale di bordo.

6.5. CANCELLAZIONE DI ULTERIORI PRENOTAZIONI

Se il passeggero non ha apportato modifiche al biglietto conformemente all’effettivo piano del viaggio o non ha pagato l’importo applicabile di cui all’articolo 3, punto 3.3, ulteriori prenotazioni possono essere cancellate dal vettore.

ARTICOLO 7 CHECK-IN

Il passeggero deve presentarsi per il check-in e l’imbarco prima della partenza in tempo utile per consentire l’espletamento delle formalità richieste dalle autorità statali competenti e delle procedure di partenza, e comunque non più tardi di quanto specificato dal vettore come orario minimo per il check-in. Se il passeggero non dispone degli adeguati documenti e non è pronto per il viaggio o non si presenta per il check-in o l’imbarco all’orario stabilito dal vettore, il vettore può annullare la prenotazione del posto per tale passeggero e non è tenuto a ritardare la partenza in attesa del passeggero. Il vettore non è responsabile nei confronti del passeggero per danni o spese derivanti dalla mancata osservanza da parte del passeggero degli obblighi risultanti dal presente articolo. Se il passeggero dopo il check-in non si presenta per l’imbarco sull’aeromobile e per questo motivo si verifica un ritardo nella partenza dovuto allo scarico del bagaglio registrato, il passeggero è tenuto a sostenere i costi a ciò connessi. Informazioni dettagliate relative al check-in, tra cui in particolare l’orario di chiusura, sono disponibili sul sito www.lot.com.  

ARTICOLO 8 RIFIUTO, RESTRIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI TRASPORTO

8.1. RIFIUTO DEL TRASPORTO

Il vettore può rifiutare di trasportare un passeggero o il suo bagaglio se, secondo la sua valutazione, ritiene che:

1.     ciò non sia indicato per motivi di sicurezza;

2.     ciò sia necessario per prevenire la violazione di leggi, direttive o altre norme del paese nel cui territorio avrà luogo l’inizio del viaggio, l’interruzione del viaggio o la sua conclusione, o che sarà sorvolato dall’aeromobile o

3.     fatto salvo l’articolo 8, punto 8.2., il comportamento, l’età, lo stato fisico o mentale del passeggero è tale da:

·         richiedere assistenza speciale del vettore,

·         portare a evidenti violazioni del buon costume da parte del passeggero, che possono sollevare gravi riserve da parte di altri passeggeri o

·         rappresentare un pericolo per se stesso, per altri passeggeri o per i beni altrui;

1.     il passeggero non rispetti le istruzioni e le disposizioni del vettore relative in particolare alla sicurezza e all’ordine a bordo

2.     il passeggero abbia indotto in gravi errori, abbia atteggiamenti importuni (ad esempio, scherzi sul possesso di armi o altri materiali pericolosi) o utilizzi un linguaggio o tenga un comportamento tale che (i) esistano dubbi sulla sicurezza a bordo o (ii) il vettore, il suo l’equipaggio o il personale di terra, il suo aeromobile/i suoi beni o proprietà, i suoi servizi (incluso il programma fedeltà offerto) o i suoi passeggeri abbiano subito danni diretti o indiretti. Tale linguaggio o comportamento comprende l’uso di minacce, linguaggio offensivo o ingiurioso nei confronti del personale di terra o dell’equipaggio e riguarda i passeggeri che creano pericolo o il cui comportamento mette a rischio la sicurezza di una o più persone, merci o proprietà del vettore;

3.     il passeggero si sia rifiutato di sottoporre se stesso o gli oggetti da esso trasportati dai controlli di sicurezza effettuati dai servizi di sicurezza aeroportuali che vigilano sulla sicurezza dei voli;

4.     il passeggero abbia commesso durante un volo precedente o durante il check-in o in caso di voli con scalo, durante il volo precedente, un atto di interferenza illecita o abbia violato la sicurezza, l’ordine, il buon costume o la disciplina, comprese le disposizioni dell’articolo 12, e il vettore ha motivo di ritenere che tale comportamento si ripeterà e ha informato il passeggero per iscritto del rifiuto del trasporto su tutti i voli del vettore;

5.     le tariffe, i costi o le tasse applicabili non siano stati pagati o non siano state espletate le formalità di credito tra il vettore e il passeggero (o la persona che paga il biglietto);

6.     il passeggero non dispone dei documenti richiesti o si rifiuta di fornire - su richiesta del vettore - i documenti opportuni elencati all’articolo 14, punto 14.2;

7.     esista il ragionevole timore che il passeggero tenterà di attraversare i confini del paese in cui si troverà in transito;

8.     il passeggero abbia distrutto i documenti richiesti o si sia rifiutato di fornire i documenti di viaggio per la sua durata dietro ricevuta al personale del vettore, se ciò è richiesto dalle autorità statali competenti;

9.     al passeggero sia stato rifiutato l’ingresso nel paese di inizio del viaggio, della sua conclusione o attraverso il cui territorio si svolge il viaggio;

10.                       il biglietto presentato dal passeggero:

·         sia stato acquistato illegalmente o non sia stato acquistato dal vettore o da un agente da lui autorizzato

·         sia stato segnalato come smarrito o rubato

·         sia falso o

·         presenti un segmento di volo o un segmento elettronico in cui abbia apportato modifiche un soggetto diverso dal vettore o da un agente da lui autorizzato, o il segmento sia stato danneggiato;

1.     il portatore del biglietto non sia in grado di provare che quello inserito nella sezione del biglietto: “Nome del passeggero” è il suo nome;

2.     il passeggero non abbia modificato il biglietto o non abbia pagato la tassa per la modifica del biglietto conformemente all’articolo 3, punto 3.3.

8.1.1. Se in relazione al comportamento del passeggero indicato al punto 8.1 lettere d, e e g, il vettore ha subito un danno, esso esigerà direttamente dal passeggero i costi derivanti da tale comportamento improprio.

8.2. ASSISTENZA DEDICATA.

8.2.1. Il vettore farà il possibile per facilitare il viaggio a malati, passeggeri con disabilità, bambini non accompagnati e donne in gravidanza. L’accettazione al trasporto di bambini non accompagnati, malati, disabili o donne in gravidanza può essere subordinata a un accordo precedente con il vettore sulle condizioni di attuazione di tale trasporto, in conformità con la legge vigente.

8.2.2. In alcuni tipi di aeromobili possono esservi restrizioni relative al trasporto di passeggeri con disabilità.  Si consiglia ai passeggeri di informare il vettore in merito alla propria disabilità o a qualsiasi necessità di assistenza dedicata al momento della prenotazione. Se la richiesta di assistenza dedicata viene presentata dopo aver effettuato la prenotazione o dopo il termine previsto dalle disposizioni di legge, il vettore farà tutto il possibile per soddisfare la richiesta del passeggero con disabilità in conformità con le normative vigenti, prendendo in considerazione soprattutto il termine e il carattere specifico dell'assistenza richiesta. 

Le norme dettagliate relative al trasporto di persone di cui alle frasi precedenti sono disponibili sul sito web del vettore www.lot.com.

8.2.3. Nel caso in cui il passeggero non abbia informato il vettore di una malattia o disabilità che giustifica un’assistenza dedicata e, in relazione a tale malattia o disabilità, il vettore cambi la direzione del volo in un sito di atterraggio non programmato, il vettore ha il diritto di recuperare i costi giustificati sostenuti per cambiare la direzione del volo e altri costi derivanti da questo evento, salvo casi di forza maggiore o condotta colpevole del vettore.

ARTICOLO 9 BAGAGLI

9.1. DOBBLIGHI DEL PASSEGGERO

a) il passeggero dichiara di essere pienamente consapevole del contenuto del proprio bagaglio;

b) il passeggero si impegna a non lasciare mai incustodito il bagaglio e a non accettare oggetti appartenenti ad un altro passeggero o a terzi;

c) il passeggero si impegna a non viaggiare con bagagli affidatigli da terzi.

9.1.1. ARTICOLI CHE NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI NEL BAGAGLIO

Il passeggero non può collocare nel proprio bagaglio:

1.     articoli che possono esporre a pericolo l’aeromobile, le persone o le proprietà trasportate a bordo dell’aeromobile e che sono specificati nelle norme sugli articoli pericolosi emesse dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile ICAO e dall’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo IATA, nonché nei regolamenti pertinenti (ulteriori informazioni saranno fornite dal vettore su richiesta);

2.     articoli il cui trasporto è vietato dalla legge vigente del paese nel cui territorio avrà luogo il decollo o l’atterraggio o che sarà sorvolato dall’aeromobile;

3.     articoli che il vettore ritiene non idonei al trasporto a causa del loro peso, forma, dimensione e caratteristiche (ad esempio fragilità, facile deterioramento), nonché per motivi operativi o di sicurezza;

4.     animali vivi, ad eccezione dei casi previsti al punto 9.9. – Animali;

5.     alcool;

6.     alcolici diversi da quelli sigillati in fabbrica.

9.1.2. Non è consentito trasportare armi da fuoco e munizioni nel bagaglio del passeggero, ad eccezione delle armi e munizioni sportive e da caccia. Le armi da fuoco sportive e da caccia o le munizioni sportive e da caccia possono essere accettate per il trasporto solo come bagaglio registrato del passeggero, previa presentazione al vettore. Le armi non devono essere cariche, devono essere messe in sicurezza e adeguatamente imballate. Il trasporto di munizioni è regolato dalle disposizioni ICAO e IATA relative agli articoli pericolosi, nonché dalle normative nazionali pertinenti.

9.1.3. Armi come spade, coltelli, armi da fuoco antiche o repliche di armi da fuoco possono essere accettate per il trasporto come bagaglio registrato, previa concordanza con il vettore sulle condizioni di trasporto. Il trasporto di tali oggetti nella cabina passeggeri non è consentito.

9.2 RACCOMANDAZIONI PER IL TRASPORTO DI ALCUNI OGGETTI

9.2.1 Si raccomanda di non includere nel bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili. Nel caso in cui il passeggero includa tali oggetti nel bagaglio, dovrà assicurarsi che siano adeguatamente e saldamente imballati in modo da evitare danni al proprio bagaglio, a quello di altri passeggeri o ai beni del vettore.

9.2.2 Il vettore raccomanda inoltre di non includere nel bagaglio registrato, tra gli altri: denaro, gioielli, metalli preziosi, opere d'arte, computer, fotocamere, telefoni cellulari, altri dispositivi elettronici, strumenti musicali, oggetti in argento e oro, cambiali, titoli di valore, documenti di valore, documenti commerciali, campioni commerciali, passaporti e altri documenti d'identità, dispositivi ottici, medicinali, occhiali, occhiali da sole e chiavi. Si raccomanda di trasportare tali oggetti nel bagaglio a mano.

9.2.3 Si raccomanda inoltre di non attaccare al bagaglio etichette pendenti o altri oggetti aggiuntivi che potrebbero danneggiarsi, staccarsi o causare danni ad altri bagagli durante il trasporto.

9.3. DIRITTO DI RIFIUTARE IL TRASPORTO

9.3.1.  Il vettore può rifiutare di trasportare come bagaglio qualsiasi articolo sopra definito come vietato per il trasporto e può rifiutare l'ulteriore trasporto di tale articolo se questo viene rilevato nel bagaglio.

9.3.2. Il vettore può rifiutare di accettare il bagaglio come bagaglio registrato se non è adeguatamente imballato in modo da garantire un trasporto sicuro, con la dovuta ordinaria cura nell’utilizzo. Inoltre, il vettore può rifiutarsi di trasportare un bagaglio qualora, a causa di dimensioni, forma, peso, contenuto o tipo, o per motivi di sicurezza o comfort degli altri passeggeri, non sia idoneo al trasporto.

9.3.3 Un passeggero non deve trasportare un bagaglio registrato e un bagaglio non registrato di cui non conosca il contenuto o nel caso in cui abbia ricevuto il bagaglio da estranei.

9.4. DIRITTO DI CONTROLLO DEI BAGAGLI

9.4.1. Per motivi di sicurezza, il vettore può richiedere al passeggero di acconsentire a un’ispezione o a un controllo sotto forma di scansione ai raggi x o a un altro tipo di controllo del bagaglio. In assenza del passeggero, il vettore può effettuare un’ispezione o un controllo del suo bagaglio per determinare se contenga oggetti elencati al punto 9.1.1 e 9.1.2. del presente articolo o un altro tipo di armi o munizioni che siano state nascoste al vettore. In caso di rifiuto di sottoporsi all’ispezione o al controllo di cui alle precedenti frasi del presente punto, il vettore può rifiutare di trasportare il passeggero e il suo bagaglio.

9.4.2. REGISTRAZIONE DEL BAGAGLIO

Il passeggero può registrare il bagaglio solo per la destinazione verso la quale viaggia lui stesso, secondo l’itinerario

indicato sul biglietto (su un dato segmento o segmenti di volo). Non è consentito interrompere il viaggio in un luogo di scalo intermedio se il bagaglio del passeggero è stato registrato verso un’altra, successiva destinazione e il vettore non ha la possibilità, senza provocare ritardo nella partenza del volo, di cercare nella stiva e rilasciare il bagaglio completo appartenenti al passeggero che ha richiesto di lasciare l’aereo durante lo scalo intermedio. Se il passeggero interrompe il viaggio nonostante ciò, è tenuto a coprire tutti i costi correlati alla ricerca del bagaglio e al ritardo dell’aeromobile.

9.5. TRASPORTO DEL BAGAGLIO REGISTRATO

9.5.1. Dopo che il bagaglio è stato consegnato al vettore per la registrazione, il vettore prende in consegna il bagaglio ed emette un’etichetta bagaglio per ogni articolo di bagaglio registrato, oltre a rilasciare al passeggero la parte di controllo di tale etichetta.

9.5.2. Se il bagaglio non è contrassegnato con il cognome, le iniziali o altri segni di identificazione personale, il passeggero deve apporvi tale contrassegno prima di consegnare il bagaglio per la registrazione.

9.5.3. Il bagaglio registrato è, in linea di principio, trasportato sullo stesso volo del passeggero, a meno che il vettore non decida che ciò non è fattibile per motivi di sicurezza, tecnici o operativi. In tal caso, se le disposizioni in materia di controllo doganale non vi si oppongono, il bagaglio verrà consegnato dal vettore nel luogo di soggiorno o in altro indicato dal passeggero.

9.5.4. DICHIARAZIONE SPECIALE DI VALORE

Nel caso di un bagaglio registrato il cui valore superi i limiti di responsabilità stabiliti dalla Convenzione in caso di distruzione, perdita, danno o ritardo, i passeggeri possono assicurare l’intero bagaglio prima della partenza o, al momento della consegna dei bagagli al vettore, presentare una Dichiarazione Speciale di Valore, la cui accettazione può essere subordinata al pagamento di una tassa corrispondente.

9.5.5. Il vettore può rifiutare di accettare la dichiarazione speciale di valore del bagaglio nel caso in cui parte del trasporto venga effettuata da un altro vettore che non offre tale servizio.

9.6. BAGAGLIO GRATUITO

Un passeggero può trasportare gratuitamente solo bagagli conformi alle condizioni e alle restrizioni stabilite dal vettore. Il passeggero può ottenere informazioni pertinenti sul sito www.lot.com .

9.7. ECCEDENZA BAGAGLIO

Il passeggero per il trasporto di bagagli eccedenti la franchigia bagaglio gratuita è tenuto a pagare un supplemento secondo le tariffe e secondo le modalità previste dal vettore. Informazioni pertinenti sono disponibili sul sito www.lot.com.

9.8. TRASPORTO DEL BAGAGLIO NON REGISTRATO

9.8.1. Il bagaglio non registrato trasportato dal passeggero a bordo dell’aeromobile deve poter entrare sotto il sedile di fronte al posto del passeggero o nelle cappelliere nella cabina passeggeri. Gli oggetti ritenuti troppo pesanti o troppo grandi dal vettore saranno trasportati come bagaglio registrato. Le dimensioni e il peso accettabili del bagaglio non registrato sono determinati dal corriere e pubblicati sul sito web www.lot.com.

9.8.2. Gli oggetti trasportati come bagaglio non registrato, in particolare un libro, un cappotto, una piccola borsetta, un bastone da passeggio o un ombrello, una sedia a rotelle pieghevole o un passeggino e altri articoli necessari per il passeggero durante il viaggio, non sono inclusi nella franchigia bagaglio non registrato.

9.8.3. Il vettore, se lo spazio in cabina non è sufficiente, può, indipendentemente dalle dimensioni e dal peso del bagaglio consentiti, richiedere che venga trasportato nella stiva come bagaglio registrato. In questo caso, si raccomanda che il passeggero rimuova dal bagaglio gli oggetti specificati ai punti 9.2.1 e 9.2.2.

9.8.4. Gli articoli non idonei al trasporto nella stiva dell’aeromobile come strumenti musicali, ecc., possono essere trasportati nella cabina passeggeri solo previo accordo con il vettore. Il vettore può richiedere una tariffa specifica per il trasporto di tali articoli.

9.9. RITIRO DEI BAGAGLI

9.9.1. Il passeggero deve ritirare immediatamente il proprio bagaglio quando è pronto per il ritiro nel luogo in cui il bagaglio è stato rilasciato in base all’itinerario del viaggio. Se il bagaglio non viene ritirato, il vettore avrà il diritto di disporre del bagaglio nei termini e secondo le regole stabilite dalle leggi applicabili.

9.9.2. Il destinatario del bagaglio registrato può essere solo il titolare del biglietto e della parte di controllo dell’etichetta bagaglio che gli è stata consegnata al momento del check-in. Se risulta impossibile presentare la parte di controllo dell’etichetta bagaglio, ciò non impedisce il rilascio del bagaglio, a condizione che venga presentato un biglietto e che il bagaglio possa essere identificato da altri contrassegni.

9.9.3. Se la persona che ritira il bagaglio non può presentare e il biglietto e identificare il bagaglio presentando la parte di controllo dell’etichetta bagaglio, il vettore rilascerà il bagaglio a tale persona, ma a condizione che presenti la prova del diritto a tale bagaglio e, se il vettore lo richiede, fornisca una sicurezza sufficiente per consentire la compensazione al corriere di eventuali danni o spese che potrebbero derivare dal rilascio di tale bagaglio.

9.9.4. Se il titolare del biglietto non presenta reclamo al momento del ritiro del bagaglio, si presume (salvo prova contraria) che il bagaglio sia stato ritirato in buone condizioni e conformemente al contratto di trasporto. Se, nonostante ciò, il passeggero presenta reclamo entro i termini previsti dall’articolo 17, deve dimostrare che il danno è avvenuto durante il trasporto.

9.10. ANIMALI

9.10.1. Solo gatti e cani possono viaggiare come animali in cabina o nella stiva. Il trasporto di animali richiede il previo consenso del vettore e il pagamento della tariffa applicabile. Gli animali devono essere sistemati in contenitori adeguati con cibo e accompagnati da certificati veterinari validi relativi allo stato di salute e alle vaccinazioni, permessi di ingresso e altri documenti richiesti dalle autorità del paese di destinazione e dai paesi di transito.

9.10.2. Gli animali accettati per il trasporto come bagaglio registrato, insieme al contenitore e al cibo, non sono inclusi nella franchigia bagaglio gratuita, ma costituiscono un eccedenza bagaglio per la quale il passeggero deve pagare in base alle tariffe applicabili.

9.10.3. I cani guida per passeggeri non vedenti o non udenti, i cani assistenti o i cani da terapia sono trasportati gratuitamente in conformità con le normative applicabili. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.lot.com.

9.10.4. Il vettore è responsabile del trasporto degli animali secondo le norme stabilite nel Regolamento e nella Convenzione relative al trasporto di bagagli e merci. Il vettore non è responsabile, oltre ai casi menzionati nella frase precedente, per eventuali ferite, smarrimenti, ritardi, malattie o decessi degli animali, a meno che il danno non sia stato causato da colpa del vettore.

9.10.5. Il vettore non è responsabile in caso di frode, mancanza o invalidità dei documenti richiesti per il trasporto degli animali. Nel caso in cui un paese rifiuti l'ingresso o il trasporto di un animale, il vettore non sarà responsabile per ferite, perdite, ritardi, malattie o decessi dell'animale trasportato, a meno che ciò non sia stato causato da negligenza o colpa del vettore. Per quanto riguarda i passeggeri che non rispettano le normative e i requisiti del paese attraverso il quale o verso il quale l'animale viene trasportato, il vettore farà valere multe, perdite, risarcimenti e costi sostenuti a causa di tali situazioni.

9.10.6. Nel caso in cui l'animale venga trasportato nella cabina passeggeri, deve essere sotto la costante sorveglianza del passeggero e non è autorizzato a muoversi autonomamente nella cabina. Per motivi di sicurezza, il passeggero deve assicurarsi che l'animale non entri in contatto con altri passeggeri e deve tenerlo al guinzaglio o con un’imbracatura, oppure all'interno di un contenitore per tutto il tempo trascorso a bordo. Nel caso di trasporto di cani, questi devono indossare una museruola in caso di comportamento aggressivo, salvo eccezioni previste dalla legge per i cani guida.

ARTICOLO 10 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO

10.1. Il vettore adotterà tutta la dovuta diligenza per il trasporto del passeggero e del suo bagaglio secondo l’orario in vigore il giorno del viaggio. L’orario può subire modifiche, tuttavia il vettore è tenuto a notificare individualmente tale modifica ai passeggeri che hanno già acquistato i biglietti per i voli interessati dalla modifica dell’orario. Si raccomanda al passeggero, indipendentemente dal soggetto attraverso la quale effettua la prenotazione, di rendere disponibile nel sistema di prenotazione del vettore, nel momento in cui la effettua, i suoi dati di contatto al fine di consentire il contatto con il vettore in caso di irregolarità o altre situazioni insorte durante il trasporto e riguardanti la persona del passeggero. In caso di modifiche agli orari di partenza che non siano accettabili dal punto di vista del passeggero, egli ha diritto a un rimborso in base all’articolo 11, punto 11.3.

10.2. In caso di cancellazione o ritardo di un volo, nonché in caso di negato imbarco, i passeggeri avranno diritto a benefici specifici ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 11 RIMBORSI

11.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il rimborso di un biglietto o di una sua parte non utilizzata viene effettuato conformemente alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo l’articolo 5, punto 5.4.

11.2. PERSONA AUTORIZZATA A RICEVERE UN RIMBORSO

11.2.1. Oltre alle eccezioni previste di seguito, il vettore rimborserà la persona indicata nel biglietto o la persona che ha pagato il biglietto, dopo aver ottenuto la prova del pagamento al vettore.

11.2.2. Il passeggero il cui nome è indicato nel biglietto o la persona che lo ha pagato può autorizzare una persona da lui indicata a riscuotere il pagamento per il biglietto non utilizzato o parte di esso. Se il biglietto è stato pagato da una persona diversa dal passeggero indicato nel biglietto e il vettore ha inserito nel biglietto una restrizione che limita il pagamento del rimborso, il vettore lo effettuerà solo alla persona che ha pagato il biglietto o alla persona da lui autorizzata.

11.2.3. Salvo in caso di smarrimento del biglietto e dei biglietti elettronici, i rimborsi vengono effettuati al momento della restituzione al vettore di tutti i segmenti di volo inutilizzati, unitamente alla ricevuta di conferma per il passeggero e all’eventuale fattura.

11.2.4. Il rimborso effettuato alla persona che presenta il segmento per il passeggero insieme ai segmenti di volo inutilizzati e all’eventuale fattura, in conformità con le disposizioni del punto 11.2.1. o 11.2.2., è considerato un rimborso alla persona autorizzata e libera il vettore da ulteriori responsabilità a titolo del rimborso.

11.2.5 Il rimborso viene effettuato nella stessa forma in cui è stato effettuato il pagamento del biglietto.

11.3. RIMBORSI PER CAUSE IMPUTABILI AL VETTORE

Se il vettore:

·         cancella un volo o

·         non può effettuare un volo entro un termine ragionevole secondo l’orario stabilito o

·         eluda il punto di atterraggio programmato che costituisce la destinazione o un luogo di sosta nel viaggio del passeggero o

·         non è in grado di fornire al passeggero un posto sull’aereo da esso precedentemente confermato al momento dell’acquisto del biglietto

·         causa al passeggero la perdita del successivo collegamento per la quale egli ha una prenotazione confermata, l’importo del rimborso corrisponderà:

1.     se il biglietto è completamente inutilizzato - all’importo pari alla tariffa riscossa dal passeggero (senza alcuna detrazione);

2.     se il biglietto è parzialmente utilizzato - all’importo più elevato risultante dal confronto:

·         tra la tariffa di sola andata (meno eventuali sconti applicati) dal luogo di sosta alla destinazione o al punto di sosta successivo, e

·         la differenza tra la tariffa pagata per l’intero viaggio e la tariffa che dovrebbe essere pagata per il viaggio per i segmenti inutilizzati.

11.4. RIMBORSI SU RICHIESTA DEL PASSEGGERO

Se il passeggero richiede un rimborso per il biglietto per motivi diversi da quelli di cui al punto 11.3.,

e la tariffa applicata non esclude il diritto al rimborso, l’importo del rimborso sarà:

1.     se nessuno dei segmenti del biglietto è stato utilizzato - la somma pari alla tariffa addebitata passeggero ridotta di eventuali commissioni risultanti dalle condizioni di applicazione di una determinata tariffa speciale o

della tassa di gestione addebitata per i rimborsi, se applicabile;

1.     se il biglietto è parzialmente utilizzato e le normative tariffarie lo consentono - la somma che costituisce la differenza tra la tariffa pagata e la tariffa utilizzata per il segmento percorso in base al biglietto presentato per il rimborso, ridotta di eventuali commissioni risultanti dall’applicazione di una determinata tariffa speciale o della tassa di gestione addebitata per i rimborsi, se applicabile.

11.5. DIRITTO DI RIFIUTARE IL RIMBORSO

11.5.1. Il vettore può rifiutare di effettuare un rimborso se la richiesta di rimborso è stata presentata al vettore dopo un anno dalla data di scadenza del biglietto, stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, punto 3.2.

11.5.2. Il vettore può rifiutare di effettuare un rimborso fino a quando non riceverà la prova del pagamento dal passeggero o dalla persona che ha pagato il biglietto.

11.5.3. Il vettore può rifiutare il rimborso per un biglietto che è stato presentato ad esso o a un rappresentante delle autorità statali come prova della sua intenzione di lasciare il paese in questione, a meno che il passeggero non dimostri di essere autorizzato a rimanere in quel paese o di lasciarlo utilizzando il servizio di un altro vettore o un altro mezzo di trasporto.

11.5.4. Il vettore può rifiutare di effettuare il rimborso per un biglietto inutilizzato (segmenti) se il mancato utilizzo di questo biglietto (segmenti) è dovuto ai motivi specificati nell’articolo 12 punto 12.1. e il vettore ha deciso di proteggere il valore del biglietto (segmenti) per soddisfare le richieste nei confronti del passeggero per danni causati a un altro passeggero o vettore.

11.6. VALUTA

Tutti i rimborsi sono soggetti alle leggi del paese in cui il biglietto è stato venduto e del paese in cui viene effettuato il rimborso. Il rimborso verrà effettuato generalmente nella valuta in cui è stato effettuato il pagamento per il biglietto. In casi particolarmente giustificati, quando un rimborso nella valuta di pagamento del biglietto non è possibile o incontra gravi ostacoli oggettivi (ad esempio a causa del fatto che il rimborso del prezzo del biglietto viene effettuato in un paese diverso dal paese di acquisto del biglietto), il vettore effettuerà il rimborso nella valuta in vigore nel paese in cui viene effettuato il rimborso o in un’altra valuta consentita dalla legge concordata tra il vettore e colui che ha diritto al rimborso.

11.7. SOGGETTI AUTORIZZATI A EFFETTUARE IL RIMBORSO

I rimborsi su richiesta del passeggero vengono effettuati esclusivamente dal vettore che ha emesso il biglietto o da un agente da esso autorizzato.

ARTICOLO 12 COMPORTAMENTO A BORDO DELL’AEROMOBILE

12.1. A bordo dell’aeromobile si fa assoluto divieto di fumare sigarette e bere alcolici portati a bordo dai passeggeri.

12.2. È vietato registrare filmati o scattare foto per scopi che non siano privati.

12.3 Se, secondo la valutazione del vettore, il passeggero a bordo dell’aeromobile espone a pericolo l’aeromobile, una persona o una proprietà presente a bordo, ostacola l’equipaggio nell’esercizio delle proprie funzioni, non rispetta le istruzioni dell’equipaggio in merito a restrizioni e divieti di fumo (incluse sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e altre forme artificiali di fumo), consumo di alcolici e stupefacenti a bordo o tiene un condotta tale da sollevare obiezioni giustificate da parte dei passeggeri, il vettore può intraprendere le azioni appropriate che ritiene necessarie per fermare tale comportamento, compreso l’uso di misure coercitive, estromettendolo dall’aeromobile dopo l’atterraggio e il rifiuto di ulteriore trasporto e di trasporti anche futuri. Al fine di garantire la sicurezza del volo e l’ordine e l’ordine a bordo dell’aeromobile, il comandante dell’aeromobile è autorizzato a impartire istruzioni a tutte le persone a bordo dell’aeromobile e tutte le persone presenti a bordo sono obbligate a seguire le istruzioni del comandante. Il vettore si riserva il diritto di sporgere denuncia nei confronti di un passeggero che abbia arrecato danni a un altro passeggero o al vettore.

12.4 Se un passeggero non si attiene alle disposizioni del presente articolo, il vettore può adottare tutte le misure appropriate e giustificate necessarie, in conformità con le norme generalmente vincolanti. A tal fine, il vettore può far sbarcare un passeggero nell'aeroporto più vicino e farlo consegnare alle autorità competenti, o adottare misure ragionevoli in ogni fase del volo e rifiutare il trasporto in conformità all'Articolo 8, punto 8.1.

12.5. RIENTRO DELL’AEROMOBILE CAUSATO DA CONDOTTA IMPROPRIA DEL PASSEGGERO

Il vettore si riserva inoltre il diritto di chiedere il rimborso dei costi di atterraggio causati da una condotta improprio del passeggero, se a seguito di tale condotta l’aereo atterra in un luogo che non sia la destinazione di un determinato volo.

12.6. Per motivi di sicurezza del volo, il vettore può vietare o limitare l’uso di dispositivi a bordo, come ad esempio: radio e computer portatili, telefono cellulare, giochi elettronici, dispositivi di trasmissione, giocattoli radiocomandati e radiotelefono. È consentito l’utilizzo di apparecchi acustici e di controllo del cuore.

12.7. Il passeggero è tenuto a rimanere al proprio posto per l'intera durata del volo. Quando si è seduti, le cinture di sicurezza devono essere allacciate.. Allo stesso tempo, nel caso di voli a lungo raggio, il vettore raccomanda di eseguire più volte gli esercizi conformemente alle istruzioni contenute nei materiali disponibili a bordo.

ARTICOLO 13 PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI

13.1. Se, in relazione alla stipula del contratto di trasporto aereo, il vettore effettua ordini di servizi per il passeggero da persone terze, agisce a tale riguardo come agente. In tal caso, si applicano le condizioni contrattuali del rispettivo fornitore di servizi.

13.2. Se il vettore si è impegnato a fornire il trasporto via terra, tale trasporto può essere soggetto a condizioni di trasporto separate.

ARTICOLO 14 FORMALITÀ AMMINISTRATIVE

14.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il passeggero è il solo responsabile del rispetto di tutte le leggi, regolamenti, ordini, richieste e requisiti relativi al viaggio in vigore nel paese da cui vola, verso cui vola o sul cui territorio vola, nonché del rispetto delle istruzioni del vettore.

Il vettore, i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti e delegati non sono obbligati a fornire ai passeggeri e a terzi assistenza o informazioni in relazione all’ottenimento dei documenti necessari (compresi i visti) o al rispetto delle normative vigenti e non sono responsabili delle conseguenze subite dal passeggero a seguito del possesso di informazioni errate, nonché alla non ricezione tali documenti (compresi i visti) o al mancato rispetto delle normative vigenti.

14.2. DOCUMENTI DI VIAGGIO

Il passeggero è tenuto a presentare tutti i documenti di uscita, ingresso, salute e altri richiesti dalle normative e dai requisiti delle autorità statali competenti e in relazione a tali regolamenti e requisiti consente al vettore di effettuare e conservare copie di tali documenti. IIl vettore si riserva, in ciascuna tratta, di rifiutare di trasportare un passeggero che non rispetti le leggi e gli obblighi vigenti, o i cui documenti non sembrano essere corretti o che si rifiuta di fornire tali documenti su richiesta del vettore.

14.3. RIFIUTO DI INGRESSO NEL TERRITORIO DI UNO STATO

Il passeggero è tenuto a pagare la tariffa e le altre spese di viaggio se, a seguito del negato accesso nel territorio del paese di destinazione o di transito, le autorità governative incaricano il vettore di portarlo nel paese di partenza o in qualsiasi altro luogo. Il vettore può utilizzare per coprire tale pagamento qualsiasi importo pagato per il trasporto inutilizzato o altri importi appartenenti al passeggero che si trovino in possesso del vettore. La tariffa addebitata dal vettore per il trasporto fino al punto in cui ha avuto luogo il rifiuto all’ingresso o l’espulsione non è rimborsabile dal vettore.

14.4. RESPONSABILITÀ DEL PASSEGGERO PER AMMENDE INFLITTE, SANZIONI E SPESE CAUSATE

Se il vettore è stato obbligato a depositare o pagare un’ammenda o una sanzione, o a coprire eventuali spese dovute al mancato rispetto da parte del passeggero di regolamenti, obblighi o istruzioni delle autorità statali o alla mancata presentazione dei documenti richiesti, il passeggero rimborserà su richiesta del vettore l’equivalente del deposito, dell’ammenda pagata o della spesa sostenuta. Il vettore può conteggiare come anticipo di tale importo le somme versategli per un trasporto che è non effettuato, o eventuali somme appartenenti al passeggero e che si trovano in possesso del vettore.

14.5. CONTROLLO DOGANALE

Se necessario, il passeggero deve prendere parte al controllo doganale del suo bagaglio registrato o non registrato. Il vettore non è responsabile nei confronti del passeggero per eventuali perdite o danni da lui subiti durante tale controllo o in conseguenza del mancato rispetto di questo obbligo.

14.6. CONTROLLO DI SICUREZZA

Il passeggero è tenuto a sottoporsi ai controlli di sicurezza effettuati da dipendenti o agenti autorizzati del governo, dei servizi aeroportuali o del vettore.

ARTICOLO 15 VETTORI SUCCESSIVI

15.1 Ai fini dell’applicazione della Convenzione, il trasporto aereo operato da due o più vettori sulla base di un biglietto o di un biglietto combinato è considerato come un unico trasporto.

15.2. Nel caso di un trasporto soggetto alle disposizioni della Convenzione di cui al presente articolo, un passeggero può intraprendere un’azione solo contro il vettore che ha operato il trasporto durante il quale si è verificato l’incidente o il ritardo, a meno che, sulla base di una disposizione esplicita del contratto, il primo vettore non si sia assunto la responsabilità per l’intero trasporto. Per quanto concerne i bagagli e le merci, un passeggero può intraprendere un’azione contro il primo vettore, l’ultimo vettore o il vettore che ha operato il trasporto durante i quali si sono verificati la distruzione, la perdita, il danno o il ritardo. Questi vettori sono responsabili in solido.

ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ PER DANNI

16.1. DISPOSIZIONI GENERALI

16.1.1 Le presenti Condizioni Generali di Trasporto costituiscono la base della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da un altro vettore contrattuale, la responsabilità viene stabilita dalle norme del vettore contrattuale, se non diversamente stabilito o se non diversamente previsto dalla legge.

16.1.2. Il trasporto aereo è regolato dalle disposizioni della Convenzione, che limita la responsabilità del vettore. Nella misura in cui le disposizioni della Convenzione non si applicano, tale responsabilità è regolata dalla legge in vigore in ciascun paese.

16.1.3. Il vettore non è responsabile nei confronti della persona che richiede il risarcimento dei danni o della persona da cui deriva i suoi diritti, in tutto o in parte, nella misura in cui la negligenza o altro atto improprio o l’omissione di tale persona abbia causato il danno o contribuito ad esso. L’onere della prova grava in questo caso spetta al vettore. Il vettore mantiene inoltre il diritto di regresso verso terzi.

16.1.4. Il vettore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un’azione conforme a qualsiasi legge, regolamento, raccomandazione o requisito delle autorità statali o dal loro mancato rispetto da parte del passeggero.

16.1.5. La responsabilità del vettore non può eccedere il comprovato valore del danno ed è soggetta alle restrizioni derivanti dalle disposizioni di legge applicabili, in particolare del Regolamento o della Convenzione.

16.1.6. Il vettore è responsabile solo per i danni sopravvenuti durante il trasporto sul proprio volo o su segmenti di volo in cui il suo identificativo sia collocato nella sezione del biglietto del passeggero che indica il vettore per quel volo. Il passeggero può indirizzare la questione al vettore contrattuale o effettivo e questa verrà presa in esame secondo il contratto in vigore tra i vettori.

16.1.7. Eventuali esclusioni o limitazioni della responsabilità del vettore si applicheranno anche ad agenti, dipendenti e rappresentanti del vettore e a qualsiasi persona il cui aeromobile è utilizzato dal vettore, nonché ad agenti, dipendenti e rappresentanti di tale persona. L’importo totale che può essere richiesto al vettore e a tali agenti, dipendenti, rappresentanti e persone non può superare l’importo al quale è limitata la responsabilità del vettore.

16.1.8. I Se non espressamente previsto, nessuna delle disposizioni contenute nel presente Articolo annulla qualsiasi esclusione o limitazione della responsabilità del vettore o dei mezzi di difesa che spettano al vettore, e risultanti dal Regolamento, dalla Convenzione o dalla legge vigente.

16.1.9. Se non espressamente previsto, nessuna delle disposizioni contenute nel presente articolo annulla qualsiasi esclusione o limitazione della responsabilità del vettore o dei mezzi di difesa che spettano al vettore, e risultanti dalla Convenzione o dalla legge vigente

16.2. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE IN CASO DI MORTE O DANNI AL PASSEGGERO

16.2.1. Il vettore è responsabile per i danni subiti in caso di morte o lesioni di un passeggero solo se l’incidente che ha causato la morte o le lesioni si è verificato a bordo dell’aeromobile o durante qualsiasi attività legata all’imbarco o allo sbarco.

16.2.2. Il vettore si impegna in caso di danni causati da morte o altre lesioni personali di un passeggero trasportato da tale vettore:

1.     a non applicare la limitazione di quota della responsabilità del vettore prevista dall’art. 22 par. 1 della Convenzione di Varsavia in caso di sua applicazione,

2.     a non escludere o limitare la propria responsabilità nella misura in cui tali danni non superino l’importo di 128.821 DSP (o l’equivalente in un’altra valuta) per ciascun passeggero; tuttavia, il vettore conserva i diritti derivanti dal punto 16.1.3.,

3.     nella misura in cui i danni superino 128.821 DSP per ciascun passeggero, il vettore non è responsabile se dimostra che:

·         tale danno non è stato causato da negligenza o altro atto improprio o omissione del vettore o delle persone che operano per lui, o

1.     tale danno è stato causato esclusivamente da negligenza o altro atto improprio o omissione di una terza parte, a versare un anticipo del risarcimento dell’importo richiesto per coprire le spese più urgenti in proporzione alle difficoltà subite, alla persona o alle persone che hanno diritto al risarcimento, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui viene determinata a persona che diritto a ottenere il risarcimento. L’anticipo in caso di decesso del passeggero non sarà inferiore a 16.000 DSP (o equivalente in un’altra valuta). Il pagamento di un anticipo non costituisce un riconoscimento di responsabilità da parte del vettore e può essere detratto dal risarcimento. L’importo del pagamento anticipato non è rimborsabile, a meno che non sia stato pagato a una persona che rivelatasi non autorizzata a ricevere un risarcimento o nel caso di cui al punto 16.1.3.

16.3. responsabilità del vettore in caso di ritardo nel trasporto del passeggero

Per i trasporti soggetti alla Convenzione, il vettore è responsabile dei danni causati dal ritardo nel trasporto del passeggero, a meno che non dimostri che sono state adottate le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno o che non fosse possibile adottarle. Tale responsabilità è limitata all'importo di 6.303 SDR per passeggero.

16.4. responsabilità del vettore per danni derivanti dal trasporto del bagaglio

16.4.1. Il vettore è responsabile per i danni al bagaglio non registrato sotto la custodia del passeggero, così come agli effetti personali del passeggero, solo se il danno è stato causato da colpa del vettore.

16.4.2. La responsabilità del vettore in caso di distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardo del bagaglio è limitata a 1.519 SDR per passeggero, salvo il caso di azione o omissione compiuta con l'intento di causare danno o per imprudenza e con la consapevolezza che tale danno probabilmente si sarebbe verificato.

16.4.3. I limiti di responsabilità indicati al punto 16.4.2 costituiscono, in linea di principio, i limiti massimi di responsabilità del vettore, il che significa che, entro tali limiti, il passeggero deve dimostrare in particolare il verificarsi e l'entità del danno subito. In assenza di documentazione sull'entità del danno, il vettore ha il diritto di concedere un risarcimento basato sui principi di esperienza comune.

16.4.4. I limiti indicati al punto 16.4.2 non si applicano nel caso in cui il passeggero presenti una dichiarazione di valore superiore per il bagaglio, come previsto dall'articolo 9, punto 9.4.4 delle Condizioni Generali di Trasporto. In tal caso, il vettore è responsabile fino all'importo dichiarato, salvo che dimostri che il danno effettivo subito dal passeggero sia inferiore.

16.4.5. Il vettore non è responsabile nei casi e nella misura in cui il danno sia derivato dalle caratteristiche naturali, dalla qualità o dai difetti intrinseci del bagaglio. Ogni passeggero il cui bagaglio causi danni ad altre persone o alla proprietà di altre persone, o al vettore, sarà tenuto a risarcire il vettore per i danni, le perdite e le spese sostenute come conseguenza.

16.4.6. Il vettore non è responsabile per i danni agli oggetti che non possono essere trasportati nel bagaglio e che sono specificati all'articolo 9.

ARTICOLO 17 TERMINI PER I RECLAMI E LE AZIONI LEGALI

17.1. PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

17.1.1 Nessun reclamo può essere presentato per danni al bagaglio se la persona autorizzata a ritirare il bagaglio non ha presentato un reclamo immediatamente dopo aver riscontrato il danno e entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del bagaglio e, in caso di ritardo nella consegna del bagaglio, entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Il reclamo deve essere effettuato per iscritto ed essere inviato al vettore entro i termini sopra indicati.

17.1.2 I reclami devono essere presentati direttamente al vettore dal passeggero o da una persona da lui autorizzata sulla base di una opportuna delega messa a disposizione del vettore. Il vettore ha 30 giorni per rispondere, a meno che le normative in vigore in un dato paese prevedano un termine diverso. I reclami devono essere inviati all’Ufficio Reclami o inoltrati utilizzando il modulo disponibile sul sito web www.lot.com

17.2. TERMINI PER L’AZIONE LEGALE

Il diritto al risarcimento dei danni scade se non viene presentata richiesta di indennizzo entro due anni dalla data di arrivo nell’aeroporto destinazione o entro due anni dal giorno in cui l’aeromobile sarebbe dovuto arrivare o il trasporto si è interrotto. Il metodo di calcolo dei termini di cui sopra è determinato dalla legge del tribunale competente.

ARTICOLO 18 MODIFICHE E ANNULLAMENTI

Agenti, dipendenti e rappresentanti del vettore non possono modificare, trasformare o annullare alcuna disposizione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

Ultima modifica: 21/01/2025.