Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri ed il loro bagaglio

La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità Europea in conformità del diritto comunitario e della Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 128.821 SDR, il vettore aereo non potrà contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo potrà contestare una richiesta di risarcimento solo quando sarà in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

Anticipi di pagamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore dovrà versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte alle immediate necessità economiche da sostenere. In caso di morte, l'anticipo non potrà essere inferiore a 16000 SDR (equivalente di circa 20.000 EUR).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore sarà responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o nel caso in cui fosse impossibile prenderle. La responsabilità per il danno sarà limitata a 5.346 SDR.

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo, il vettore aereo sarà responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o nel caso in cui fosse impossibile prenderle. Le responsabilità per il danno sarà limitata a 1.288 SDR.

Distruzione, perdita o danno dei bagagli

Il vettore aereo sarà responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.288 SDR. In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo sarà responsabile del danno anche nel caso in cui il suo comportamento sia esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo sarà responsabile solo nel caso in cui il danno gli possa essere imputato.

Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.

Reclami relativi al bagaglio

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero dovrà sporgere quanto prima un reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero dovrà sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, mentre in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo ad entrambi. Se il nome o il codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente con cui è stato sottoscritto l’accordo.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri."

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI ALLA RESPONSABILITÀ PER IL BAGAGLIO

La responsabilità dei vettori aerei viene regolata dal diritto comunitario della Convenzione di Montreal e della Convenzione di Varsavia, dal diritto nazionale e dal regolamento del vettore.

Per gli ambiti non regolamentati nelle disposizioni della presente sezione, si adottano le disposizioni delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il vettore è responsabile per i danni al bagaglio registrato, quali: danneggiamento, perdita oppure manomissione, nel caso in cui il danno abbia avuto luogo durante il viaggio aereo, quindi durante quel vallo di tempo in cui il bagaglio si trovava sotto la responsabilità del vettore, fatto salvo quelle situazioni in cui il bagaglio era difettoso.

Nel caso di bagaglio a mano, il vettore ne è responsabile solo nei casi in cui il danno sia stato provocato dal vettore stesso.

Secondo la Convenzione di Montreal del 1.10.2010 il limite di responsabilità è di 1288 SDR a passeggero.

Nel caso venga applicata la Convenzione di Varsavia – tale limite sarà di 250 Franchi Poincare per un chilogrammo di bagaglio registrato e di 5.000 Franchi Poincare a passeggero per il bagaglio non registrato.

I limiti di responsabilità sopra riportati rappresentano il limite massimo di responsabilità del vettore.

Il che significa, che il passeggero dovrà dimostrare nell’ambito di questi limiti, l’esistenza e l’entità del danno subito. L’assicurazione non potrà superare l’ammontare del danno comprovato.

Il viaggio aereo è soggetto alla Convenzione di Montreal nel momento in cui vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • durante i viaggi di andata e ritorno, quando la partenza ha luogo in un paese che ha ratificato la Convenzione di Montreal.
  • durante i viaggi di una sola tratta – sia di andata che di ritorno, quando la partenza ha luogo in un paese che ha ratificato la Convenzione di Montreal.

In tutti i restanti casi viene applicata la Convenzione di Varsavia.

Non ci riteniamo responsabili per:

  • danni derivanti dall’osservanza da parte del vettore delle disposizioni di legge o regolamenti (leggi, regolamenti, decisioni, esigenze e disposizioni) o dall´inosservanza di quelle stesse disposizioni da parte del Passeggero.
  • danni indiretti o conseguenti, come anche danni che non risulti possibilire definire e compensare precisamente,
  • danni al passeggero ed al suo bagaglio dovuti ad oggetti trasportati all’interno del bagaglio stesso,
  • danni dovuti agli oggetti di seguito riportati, di cui si vieta il trasporto all’interno del bagaglio registrato e che il passeggero ha deciso di trasportare comunque: oggetti fragili, delicati, friabili, soggetti a facile deterioramento, contante, gioielli, metalli preziosi, computer, apparecchiature elettriche, telefoni cellulari, macchine fotografiche, telecamere, strumenti ottici, occhiali, titoli negoziabili, assegni ed altri oggetti di valore, quali: quadri, manoscritti, pubblicazioni, documenti aziendali e campioni commerciali, passaporti ed altri documenti identificativi, medicinali e chiavi. (Questo tipo di oggetti dovrebbe essere trasportato sotto la supervisione e responsabilità del passeggero).
  • danni a causa dei quali il bagaglio registrato del passeggero è stato contrassegnato con la dicitura "limited release"
  • oggetti confiscati durante il controllo di sicurezza

Tutti i reclami dovranno essere presentati all'aeroporto presso l’apposito sportello al momento dell'arrivo.

Nel caso in cui il titolare del biglietto non presenti il reclamo al momento del ritiro del bagaglio, a meno che non venga dimostrato diversamente, si considera che il bagaglio al momento del ritiro fosse in buono stato e conforme al contratto di trasporto. Nel caso in cui il passeggero presenti comunque il reclamo nel rispetto delle normative vigenti, dovrà provare che il danno è avvenuto quando il bagaglio si trovava sotto la responsabilità del vettore.

In caso di ritardo del bagaglio, il Vettore è responsabile del danno, fatti salvo quei casi in cui abbia preso tutte le misure necessarie al fine di evitare il danno oppure nel caso in cui tali misure precuative non fossero possibili.

In caso di ritardo del bagaglio, potrà essere richiesto un risarcimento pari al 100% del valore degli articoli di prima necessità – articoli igienici – che il passeggero ha dovuto acquistare, (si richiede la consegna degli scontrini) e pari al 50% per articoli di abbigliamento, nel caso in cui il ritardo superi le 24 ore e riguardi quelle persone che sono rimaste completamente sprovviste del bagaglio all’interno del paese in cui devono soggiornare.

Quale data di presentazione del reclamo, si considera la data del timbro postale oppure la data di conferma di ricezione della richiesta di reclamo inviata mezzo fax oppure posta elettronica.

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Si invita a tenere presente che questo riepilogo non potrà essere utilizzato come base per richieste di risarcimento o per l'interpretazione delle clausole di qualsiasi strumento applicabile delle leggi nazionali o internazionali. Il loro scopo è unicamente quello di rammentare ai passeggeri quali sono i loro diritti e quali gli obblighi del vettore.

Nel caso in cui siano implicati anche altri vettori, le informazioni inerenti ai loro limiti di responsabilità, saranno accessibili presso i loro uffici.