Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri ed il loro bagaglio
La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità Europea in conformità del diritto comunitario e della Convenzione di Montreal.
Risarcimento in caso di morte o lesioni
Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 151 880 SDR, il vettore aereo non potrà contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo potrà contestare una richiesta di risarcimento solo quando sarà in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
Anticipi di pagamento
In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore dovrà versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte alle immediate necessità economiche da sostenere. In caso di morte, l'anticipo non potrà essere inferiore a 16000 SDR.
Ritardi nel trasporto dei passeggeri
In caso di ritardo, il vettore sarà responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o nel caso in cui fosse impossibile prenderle. La responsabilità per il danno sarà limitata a 6 303 SDR.
Ritardi nel trasporto dei bagagli
In caso di ritardo, il vettore aereo sarà responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o nel caso in cui fosse impossibile prenderle. Le responsabilità per il danno sarà limitata a 1 519 SDR.
Distruzione, perdita o danno dei bagagli
Il vettore aereo sarà responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1 519 SDR. In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo sarà responsabile del danno anche nel caso in cui il suo comportamento sia esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo sarà responsabile solo nel caso in cui il danno gli possa essere imputato.
Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio
I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.
Reclami relativi al bagaglio
In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero dovrà sporgere quanto prima un reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero dovrà sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, mentre in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo
Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo ad entrambi. Se il nome o il codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente con cui è stato sottoscritto l’accordo.
Termini per l'azione di risarcimento
Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
Base delle informazioni
Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri."